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lunedì 12 ottobre 2015

Riforma rifiuti incostituzionale

Lo abbiamo detto e scritto in passato e lo confermiamo: una delle concause del fallimento della gestione integrata dei rifiuti e delle risorse idriche in Sicilia è determinata dalla scarsa qualità del legislatore regionale. L’uso distorto del nobile e sovrano potere legislativo affidato a questa Assemblea Regionale Siciliana rappresenta infatti, non solo un freno ad ogni tentativo d’inversione di rotta, ma un danno permanente alle pur necessarie politiche pubbliche regionali. Mentre nelle prossime ore il Consiglio dei Ministri impugnerà anche la riforma sulla gestione delle risorse idriche, la disciplina sulla gestione dei rifiuti rimane impantanata tra ordinanze emergenziali, discariche chiuse, e nuove soggetti d’ambito fermi con le quattro frecce. In tale contesto di rara forma d’incapacità gestionale, il legislatore siciliano ha “calato” un paio di “carichi” in grado di affondare definitivamente il sistema. Con la distrazione del soppresso Commissario dello Stato è riuscito nella non facile impresa di frammentare, attraverso l’innovativa formula degli ambiti di raccolta ottimale (A.R.O) gli ambiti territoriali ottimali, nel tentativo di restituire ai singoli Comuni la titolarità in ordine alla gestione dei rifiuti nei rispettivi territori. Ciò significa che all’interno del medesimo ambito territoriale ottimale si possono generare un numeroso indefinito di sub ambiti per la gestione autonoma di pezzi di quello che doveva essere il servizio integrato. Il contrario di quello che prevede la scienza economica in materia di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica. E’ infatti ottimale quell’ambito territoriale all’interno del quale l’impresa che gestisce il servizio (pubblica o privata) riesce a fare economie di scala a vantaggio non solo del proprio piano industriale ma anche del sistema tariffario. Ebbene, la Sicilia, che in materia di infrazioni comunitarie nella gestione dei rifiuti è riuscita a superare la Campania, si pone di traverso anche rispetto ai principi contenuti nella legislazione statale in materia, determinando una sistematica violazione sia del principio di unicità verticale che di quello orizzontale. Non rientra infatti nell’esclusiva competenza regionale determinare un sistema organizzativo di gestione dei rifiuti opposto a quello previsto dall’ordinamento statale. Ma vi è di più, entrando in stato di confusione, il legislatore dopo avere individuato con specifica normativa le nuove società di regolamentazione dei rifiuti (S.R.R.), attribuisce anche ai nuovi Liberi Consorzi comunali competenze in materia di smaltimento dei rifiuti. Questo stato di cose non è sfuggito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, dopo avere incidentalmente affermato l’incostituzionalità di cui è gravata anche la normativa siciliana sui rifiuti n. 9/2010, ricorda di avere, con nota del 7 agosto scorso, diffidato la Regione Siciliana a provvedere entro in termini ivi indicati alla riperimetrazione degli A.T.O. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, di conseguenza, a ridefinirne il numero complessivo in non più di cinque ambiti. Altro che sub ambiti comunali!! La Regione Siciliana quindi, oltre a modificare la più recente riforma sull’acqua, oggetto dell’imminente impugnativa, è chiamata a rivedere in fretta anche la precedente riforma sulla gestione dei rifiuti, pena l’attivazione di poteri ministeriali sostitutivi. Dovunque giro gli occhi, per un furbo vedo mille sciocchi!


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