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giovedì 24 novembre 2011

Riforma rifiuti in Sicilia:ORDINANZA COMMISSARIALE 14 novembre 2011, n. 151.

Gestione integrata dei rifiuti.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
(ex O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3887)
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione”;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato,fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-economico ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, nel territorio della Regione siciliana; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, n. 3887, recante “Disposizioni
per l’emergenza nello smaltimento dei rifiuti nella
Regione siciliana”; Visto l’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, n.3887, che nomina il Presidente della Regione siciliana Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti;
Visto l’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, n. 3887 che stabilisce che “Al fine di raggiungere un’adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella Regione siciliana,
il Commissario delegato, previa verifica delle effettive esigenze legate alla gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio regionale, è autorizzato: ad individuare e disporre la realizzazione degli interventi di immediato effetto, indispensabili per garantire al sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti, nel suo complesso, un periodo di efficienza di durata sufficiente ad assicurare il raggiungimento di una condizione di funzionalità a regime, attraverso l’aumento dei livelli della raccolta differenziata, la diminuzione della quantità dei rifiuti da smaltire, le attività di recupero dei materiali e l’approntamento dei mezzi delle
attrezzature occorrenti …(omissis)”; Visto l’art. 6, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, n. 3887 che stabilisce
che “Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivanti da qualsiasi causa, il Commissario delegato è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto
conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni interessati già destinate alla gestione dei rifiuti”; Visto l’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, n. 3887 e l’art. 18 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24 settembre 2010, n. 3899, che elencano le disposizioni normative ed i relativi articoli cui è possibile derogare, qualora se ne riscontri la necessità;
Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e, in particolare,l’art. 19 recante “Disposizioni transitorie e finali”; Vista la disposizione commissariale del 14 dicembre 2010, n. 28; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successivemodifiche e integrazioni e il D.P.R. 5 ottobre 2010,n. 207 e successive modifiche e integrazioni;Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia
ambientale”; Considerato lo stato di emergenza dichiarato nella Regione Sicilia con l’ordinanza sopra citata e al fine di scongiurare crisi nel sistema di gestione dei rifiuti nel territorio regionale, sino all’avvio operativo delle società per
la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti - S.R.R. - ai sensi dell’art. 6 e seguenti della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9; Ravvisata altresì la necessità di assicurare il compimento di ulteriori interventi essenziali volti al superamento della situazione di emergenza e a garantire al sistema regionale dei rifiuti, nel suo complesso, un periodo di efficienza di durata sufficiente ad assicurare il raggiungimento di una condizione di funzionalità a regime, attraverso
l’aumento dei livelli della raccolta differenziata, e la riduzione della spesa pubblica, attraverso la gestione integrata e coordinata del servizio di gestione dei rifiuti in aree territoriali omogenee;Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza si applica su base territoriale provinciale con esclusione, stante le specifiche esigenze organizzative locali, dei territori coincidenti con i comuni capoluogo delle aree metropolitane di cui all’art. 19 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e individuati con D.P.Reg.del 10 agosto 1995, ferma restando la specifica disciplina dettata per i modelli gestionali sperimentali di cui all’art. 3.
Art. 2
Nomina e attribuzioni del soggetto attuatore

1. Il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia provvede all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti avvalendosi di un soggetto attuatore.
2. Viene attribuita la qualifica di soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, n. 3887 all’ing.Domenico Michelon, nato a Palermo il 4 maggio 1951, con il compito di svolgere le seguenti attività:
1.1 avviare l’iter per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, su base territoriale provinciale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2010,n. 9 e dal successivo punto 1.2, tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto, al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata,delle disposizioni del Protocollo di legalità della
Regione siciliana del 12 luglio 2005. Il soggetto attuatore, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza, dovrà prevedere nei bandi di gara specifiche
clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti;
1.2 per la celebrazione delle gare si avvarrà dell’U.R.E.G.A.- Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici - e a tal fine, predisporrà lo schema tipo di bando di gara, il capitolato generale e i capitolati speciali,
tenuto conto delle clausole di salvaguardia previste dalle norme vigenti a tutela dei livelli occupazionali, nonché del relativo schema tipo di contratto di servizio integrato di gestione dei rifiuti. Le gare potranno essere organizzate, nel rispetto
delle previsioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 202, commi 2 e 3, per lotti inragione delle specificità del territorio interessato;
2 verificare la fattibilità e l’utilità dei progetti di gestione sperimentali;
3 verificare l’omogeneità dei servizi sia in termini qualitativi che quantitativi;
4 verificare periodicamente la regolarità dei pagamenti;
5 controllare i processi e le procedure;
6 collaborare e supportare gli enti locali nella progettazione degli impianti e, ove necessario, progettare gli impianti sovra comunali;
7 collaborare con gli enti locali al fine di un’utilizzazione ottimale ed efficiente degli impianti;
8 prestare consulenza sull’organizzazione dei sistemi di gestione;
9 promuovere iniziative per il miglioramento della rete impiantistica sovra comunale e per l’accesso a fonti finanziarie che ne consentano la realizzazione;
10 promuovere iniziative per il miglioramento dei trasporti verso gli impianti;
11 provvedere alla nomina di soggetti responsabili allo svolgimento delle funzioni sopra citate con riferimento a ciascun territorio provinciale.
Il soggetto attuatore per lo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza si avvarrà del personale in servizio presso il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti in grado di ricoprire ruoli e funzioni strettamente legati
alle attività della gestione integrata di rifiuti in Sicilia.
Art. 3
Progetti territoriali sperimentali

1. Il Commissario delegato, su proposta delle aggregazioni territoriali degli enti locali interessati e/o delle società o consorzi d’ambito esistenti, previa verifica del soggetto attuatore di cui all’art. 2 della presente ordinanza, approva i progetti gestionali sperimentali, contenenti gli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza,di efficacia, di economicità e di trasparenza in conformità ai parametri determinati con successivo provvedimento e garantendo un confronto tra i diversi modelli gestionali.
2. Le richieste di adozione di progetti sperimentali da parte dei soggetti di cui al comma 1 dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Art. 4
Norme a garanzia della continuità del servizio

1. Al fine di prevenire il rischio di una interruzione del sistema regionale di gestione dei rifiuti nei singoli ambiti territoriali:
1.1 i contratti stipulati per effetto di procedure ad evidenza pubblica avviate in data antecedente l’operatività del regime transitorio di cui all’art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, o comunque nel rispetto delle previsioni di legge, continueranno a produrre i loro effetti sino alla naturale scadenza;
1.2 gli altri contratti già stipulati conformemente alle previsioni di legge manterranno la loro efficacia nella misura strettamente necessaria nelle more
dell’espletamento delle procedure di cui all’articolo 2 della presente ordinanza;
1.3 nelle ipotesi di gestione diretta del servizio, le società e i consorzi d’ambito, sempre nelle more dell’espletamento delle procedure di cui all’articolo
2 della presente ordinanza, continueranno ad assicurare il servizio secondo le medesime modalità attraverso i comuni aderenti, i quali provvederanno pro quota direttamente all’integrale copertura del costo del servizio.
Art. 5
Gestione in aree territoriali particolari

1. Nelle aree territoriali coincidenti con i comuni capoluogo delle aree metropolitane di cui all’art. 19 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e individuati con D.P.Reg. del 10 agosto 1995 nonché nelle aree territoriali di cui agli articoli 3 e 4 punti 1.1 e 1.2 della presente ordinanza i soggetti già deputati
alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti continuano a svolgere, nei termini di legge, le competenze loro attualmente attribuite.
Art. 6
Obblighi dei comuni e dei gestori del servizio

1. I contratti per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativamente al territorio comunale di riferimento saranno stipulati e sottoscritti
dalle società aggiudicatarie e dai singoli enti locali i quali dovranno assicurare la verifica dell’esatto adempimento del contratto anche in ordine al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi nonché provvedono direttamente al pagamento del corrispettivo per l’espletamento del servizio assicurando l’integrale copertura dei relativi costi.
2. Il comune e il gestore, sottoscrittori del contratto di servizio, sono obbligati al rispetto delle condizioni e dei patti ivi previsti.
Art. 7
Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore, nell’espletamento delle attività conferite, opererà secondo le direttive impartite dal Commissario delegato, per il tramite del preposto dall’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti, previa autorizzazione della spesa da parte dello stesso e produrrà idonea documentazione per il rimborso delle spese sostenute.
Art. 8
Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 novembre 2011.
LOMBARDO
(2011.46.3333)119

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